Notizie interessanti per chi ha attivato o sta attivando procedure di ravvedimento operoso, grazie alla Legge di Stabilità.
In particolare, si segnalano nuove fattispecie di ravvedimento operoso, che valgono per tutti quei casi di mancato/tardivo pagamento di tributi fiscali.
A partire dal 1° gennaio 2015 sono offerte al contribuente tre casistiche aggiuntive di ravvedimento operoso:
- riduzione della sanzione a 1/9 del minimo (3,30%)
in caso di regolarizzazione dell’errore/omissione entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento del tributo o dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione; - riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (4,20%)
laddove la regolarizzazione dell’eventuale errore/omissione avvenga entro 2 anni dal termine previsto per il versamento del tributo oppure entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa violazione; - riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (5,00 %)
in caso di regolarizzazione dell’errore/omissione eseguita oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento del tributo oppure dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa violazione.
E’ importante sottolineare la novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015: ci si può avvalere del nuovo istituto anche dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione e, relativamente ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, anche se fosse già in corso un’attività ispettiva, ovvero siano già iniziati accessi, verifiche o altri tipi di accertamenti.
Soltanto nel caso in cui al contribuente venga notificato un avviso bonario, un atto di liquidazione o un avviso di accertamento non è applicabile il nuovo ravvedimento operoso.